Pubblicato sulla ACODE:GURI n. 56 del 17-07-2018 un bando di concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 177 (centosettantasette) unita' di personale non dirigenziale da inquadrare nel profilo «funzionario amministrativo, contabile e consolare», terza area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Codice concorso: MAECI/ACC).
Art. 6 Preselezione
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Qualora il numero delle domande di partecipazione lo renda opportuno, le prove di esame sono precedute da un test di preselezione. La prova preselettiva è intesa a verificare la preparazione di base sulle materie del concorso e le attitudini del candidato alle funzioni proprie del profilo professionale di funzionario amministrativo, contabile e consolare, nonché ad accertare la capacità di logicità del ragionamento. La prova, della durata di 50 (cinquanta) minuti, si articola in 70 (settanta) domande a risposta multipla, di cui una sola giusta, e a correzione informatizzata per l’accertamento della capacità di logicità del ragionamento, nonché della preparazione sulle seguenti materie:
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diritto civile e internazionale privato;
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diritto consolare;
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diritto amministrativo;
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contabilità dello Stato;
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lingua inglese.
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I quesiti della prova preselettiva, selezionati dalla banca dati dei test Ripam secondo i criteri forniti dalla commissione esaminatrice, saranno resi disponibili on-line sul sito http://ripam.formez.it, almeno venti giorni prima dello svolgimento delle prove. Per l’espletamento della preselezione la Commissione Interministeriale RIPAM, per il tramite di Formez PA, potrà avvalersi anche di enti o società specializzate in selezione del personale.
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Per la valutazione delle domande a risposta multipla si adotteranno i seguenti punteggi:
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1 punto per ogni risposta esatta;
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-0,33 punti per ogni risposta errata;
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0 punti per ogni risposta omessa o per la quale siano state marcate due o più opzioni.
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Sono ammessi alle prove d’esame scritte i primi ottocentottantacinque (885) candidati classificatisi nel test di preselezione, purché soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente articolo 2. I candidati eventualmente classificatisi all’ottocentottantacinquesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte.
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Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito