Il Ministero della Giustizia ha indetto un concorso pubblico, per esami, a n. 15 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Funzionario mediatore culturale, III Area funzionale, fascia retributiva F1, nei ruoli del personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria.
Articolo 11 (Prove preselettive)
- L’Amministrazione si riserva la facoltà di far precedere le prove scritte da una prova preselettiva, qualora le domande di partecipazione siano superiori a mille (1.000).
- La prova preselettiva, ove svolta, consisterà in una serie di domande a risposta multipla vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie di cui ai commi 3 e 5 del precedente articolo 10.
- Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l’Amministrazione è autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti può essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti.
- Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre ai fini della determinazione della votazione complessiva finale.
- Durante le prove preselettive è fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice.
- Nel corso della prova preselettiva è vietato ai candidati di portare nell’aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l’esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni è escluso dal concorso.
- Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 150, nonché i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all’ultimo posto utile.
- Ai sensi dell’articolo 20 delle legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti da invalidità uguale o superiore all’80% sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte.
- Il mancato possesso dei titoli per l’esonero dalla prova preselettiva ovvero la mancata documentazione, ove richiesta, comporterà del pari l’esclusione dalla prova di esame.
- I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove preselettive muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità e della ricevuta di invio della domanda rilasciata dal sistema informatico.
- L’assenza dalle prove preselettive, qualunque ne sia la causa, comporterà l’esclusione dal concorso.
- L’esito delle prove sarà pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della Giustizia, www.giustizia.it.
- Tale pubblicazione avrà valore di notifica ad ogni effetto di legge.